Nella Seduta del 17 giugno 2002, il Senato Accademico dell’Università di Messina ha deliberato quanto segue:
- lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti può chiedere l’anticipo fino a due esami. In analogia, lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di studi per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti, può chiedere l’anticipo fino a due esami delle attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studi dell’anno di corso;
- qualora il Corso di Studio non preveda la frequenza obbligatoria delle lezioni lo studente può effettuare la richiesta dal momento in cui acquisisce i requisiti richiesti;
- qualora il Corso di Studi preveda la frequenza obbligatoria alle lezioni, l’anticipo degli esami può essere richiesto al momento in cui la percentuale di frequenza alla data della richiesta di anticipo raggiunga almeno il valore minimo previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Studi;
- la richiesta, redatta secondo un format che verrà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, va inoltrata al Direttore di Dipartimento in cui il Corso di Studio è incardinato ed alla Segreteria Studenti competente;
- l'autorizzazione dell'anticipo esame sarà concessa dal Direttore di Dipartimento e il conseguente inserimento della disciplina su Esse3 è subordinato all'accertamento, da parte della Segreteria Studenti, dei requisiti richiesti;
- non può essere in nessun caso autorizzato l’anticipo di esami per i quali non è stata assolta l’eventuale propedeuticità prevista dai Regolamenti Didattici del Corso di Studi;
- l’autorizzazione può essere concessa solo se l’ordinamento a cui fanno riferimento gli esami di cui si richiede l’anticipo è il medesimo.